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Note legali

Condizioni generali

Qui si trovano le Condizioni Generali per l’Hotellerie 2006 (AGBH 2006) come base per prenotazione, soggiorno e gestione del contratto.

Panoramica

Documento
AGBH 2006
Versione
15.11.2006
Si applica a
Ospitalità / pernottamento
Legge applicabile
Austria

Nota: Le presenti condizioni generali hanno carattere informativo. Gli accordi individuali prevalgono, se concordati per iscritto.

Indice dei contenuti e ambito di applicazione

Le disposizioni seguenti disciplinano il contratto di ospitalità tra l’albergatore e la parte contraente/ospite. Restano possibili accordi speciali; le AGBH 2006 si applicano in via sussidiaria nella misura in cui non sia stato concordato diversamente nel singolo caso.

§ 1 Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali per l’Hotellerie (di seguito “AGBH 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.

1.2 Le AGBH 2006 non escludono accordi speciali. Le AGBH 2006 sono sussidiarie rispetto agli accordi conclusi nel singolo caso.

§ 2 Definizioni

2.1 Definizioni:

“Albergatore”: persona fisica o giuridica che ospita clienti a fronte di un corrispettivo.

“Ospite”: persona fisica che usufruisce dell’alloggio. Di norma l’ospite è anche la parte contraente. Sono considerati ospiti anche coloro che viaggiano con la parte contraente (ad es. familiari, amici ecc.).

“Parte contraente”: persona fisica o giuridica, nazionale o estera, che conclude un contratto di ospitalità come ospite o per un ospite.

“Consumatore” e “imprenditore”: i termini devono intendersi ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori del 1979 e successive modifiche (idgF).

“Contratto di ospitalità”: il contratto concluso tra l’albergatore e la parte contraente, il cui contenuto viene disciplinato più dettagliatamente di seguito.

§ 3 Conclusione del contratto – Caparra/anticipo

3.1 Il contratto di ospitalità si perfeziona con l’accettazione dell’ordine/prenotazione della parte contraente da parte dell’albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano pervenute quando la parte destinataria può accedervi in condizioni ordinarie e l’accesso avviene negli orari di lavoro comunicati dall’albergatore.

3.2 L’albergatore è autorizzato a concludere il contratto di ospitalità a condizione che la parte contraente versi un anticipo. In tal caso, l’albergatore è tenuto, prima di accettare l’ordine (scritto o orale) della parte contraente, a informarla dell’anticipo richiesto. Se la parte contraente acconsente all’anticipo (per iscritto o oralmente), il contratto di ospitalità si perfeziona con la ricezione, da parte dell’albergatore, della dichiarazione di consenso al pagamento dell’anticipo.

3.3 La parte contraente è tenuta a versare l’anticipo al più tardi 7 giorni prima (con accredito) dell’inizio del soggiorno. I costi della transazione (ad es. commissioni di bonifico) sono a carico della parte contraente. Per carte di credito e di debito si applicano le condizioni delle rispettive società emittenti.

3.4 L’anticipo è un pagamento parziale del corrispettivo concordato.

§ 4 Inizio e fine del soggiorno

4.1 La parte contraente ha diritto, qualora l’albergatore non offra un diverso orario, a occupare le camere affittate a partire dalle ore 16:00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”).

4.2 Se una camera viene utilizzata per la prima volta prima delle ore 6:00 del mattino, la notte precedente conta come prima pernottazione.

4.3 Le camere affittate devono essere liberate dalla parte contraente il giorno della partenza entro le ore 12:00. L’albergatore è autorizzato ad addebitare un ulteriore giorno se le camere non vengono liberate entro il termine.

§ 5 Recesso dal contratto di ospitalità – Penale di cancellazione

Recesso da parte dell’albergatore:

5.1 Se il contratto di ospitalità prevede un anticipo e l’anticipo non viene versato entro il termine, l’albergatore può recedere dal contratto senza concedere un ulteriore termine.

5.2 Se l’ospite non si presenta entro le ore 18:00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste obbligo di ospitalità, salvo che sia stato concordato un orario di arrivo successivo.

5.3 Se la parte contraente ha versato un anticipo, i locali rimangono riservati al più tardi fino alle ore 12:00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato. In caso di pagamento anticipato per più di quattro giorni, l’obbligo di ospitalità termina alle ore 18:00 del quarto giorno, contando il giorno di arrivo come primo giorno, salvo che l’ospite comunichi un giorno di arrivo successivo.

5.4 Al più tardi 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato, il contratto di ospitalità può essere sciolto unilateralmente dall’albergatore per motivi oggettivamente giustificati, salvo diverso accordo.

Recesso da parte della parte contraente – Penale di cancellazione:

5.5 Al più tardi 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato dell’ospite, il contratto di ospitalità può essere sciolto unilateralmente dalla parte contraente senza pagamento di penale di cancellazione.

5.6 Al di fuori del periodo stabilito al § 5.5, il recesso unilaterale della parte contraente è possibile solo con pagamento delle seguenti penali: da 3 mesi a 10 settimane prima dell’arrivo, 30% del prezzo totale del pacchetto; da 10 settimane a 4 settimane prima dell’arrivo, 70% del prezzo totale del pacchetto; da 4 settimane fino al giorno di arrivo, 90% del prezzo totale del pacchetto. In caso di mancata presentazione (no-show) senza cancellazione preventiva viene addebitato il 100% del prezzo totale del pacchetto.

Impedimenti al viaggio:

5.7 Se la parte contraente non può presentarsi il giorno di arrivo perché, a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad es. nevicate estreme, alluvioni ecc.), tutte le possibilità di arrivo sono impossibili, la parte contraente non è tenuta a pagare il corrispettivo concordato per i giorni di arrivo.

5.8 L’obbligo di pagamento per il soggiorno prenotato riprende non appena l’arrivo torna possibile, se l’arrivo torna possibile entro tre giorni.

Periodo prima dell’arrivoPenale di cancellazione
Fino a 3 mesiNessuna penale
Da 3 mesi a 10 settimane30 %
Da 10 settimane a 4 settimane70 %
Da 4 settimane fino all’arrivo90 %
In caso di mancata presentazione (no-show) senza cancellazione preventiva100 %

§ 6 Messa a disposizione di un alloggio sostitutivo

6.1 L’albergatore può mettere a disposizione della parte contraente e/o degli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (di pari qualità), se ciò è ragionevole per la parte contraente, in particolare se la deviazione è lieve e oggettivamente giustificata.

6.2 Una giustificazione oggettiva sussiste, ad esempio, se la/le camera/e è/sono diventata/e inutilizzabile/i, se ospiti già alloggiati prolungano il soggiorno, se sussiste overbooking o se altre importanti misure operative rendono necessario tale passo.

6.3 Eventuali maggiori costi per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore.

§ 7 Diritti della parte contraente

7.1 Con la conclusione di un contratto di ospitalità, la parte contraente acquisisce il diritto all’uso abituale delle camere affittate, delle strutture dell’esercizio ricettivo normalmente accessibili agli ospiti senza condizioni particolari, nonché al servizio abituale. La parte contraente deve esercitare i propri diritti in conformità a eventuali linee guida dell’hotel e/o degli ospiti (regolamento interno).

§ 8 Obblighi della parte contraente

8.1 La parte contraente è tenuta a pagare, al più tardi al momento della partenza, il corrispettivo concordato più eventuali importi aggiuntivi derivanti dalla fruizione separata di servizi da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, oltre all’IVA prevista dalla legge.

8.2 L’albergatore non è tenuto ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta valute estere, queste vengono accettate, per quanto possibile, al cambio del giorno. Qualora l’albergatore accetti valute estere o mezzi di pagamento senza contanti, la parte contraente sostiene tutti i costi correlati.

8.3 La parte contraente risponde nei confronti dell’albergatore per qualsiasi danno causato da lui, dall’ospite o da altre persone che, con la conoscenza o la volontà della parte contraente, usufruiscono delle prestazioni dell’albergatore.

§ 9 Diritti dell’albergatore

9.1 Se la parte contraente rifiuta il pagamento del corrispettivo pattuito o è in mora, l’albergatore ha il diritto legale di ritenzione ai sensi del § 970c ABGB nonché il diritto legale di pegno ai sensi del § 1101 ABGB sui beni introdotti dalla parte contraente e/o dall’ospite.

9.2 Se il servizio viene richiesto in camera o in orari straordinari (dopo le 20:00 e prima delle 6:00), l’albergatore è autorizzato a richiedere un supplemento. Tale supplemento deve tuttavia essere indicato nel listino prezzi delle camere. L’albergatore può rifiutare tali prestazioni per motivi operativi.

9.3 L’albergatore ha il diritto di fatturare in qualsiasi momento o di emettere fatture intermedie per le proprie prestazioni.

§ 10 Obblighi dell’albergatore

10.1 L’albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate in misura corrispondente al proprio standard.

10.2 Prestazioni speciali soggette a obbligo di indicazione, non incluse nel corrispettivo di ospitalità, includono a titolo esemplificativo: messa a disposizione di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, garage, ecc.; per letti aggiuntivi o letti per bambini viene calcolato un prezzo ridotto.

§ 11 Responsabilità dell’albergatore per danni ai beni introdotti

11.1 L’albergatore risponde ai sensi dei §§ 970 e segg. ABGB per i beni introdotti dalla parte contraente. La responsabilità sussiste solo se i beni sono stati consegnati all’albergatore o a persone da lui autorizzate oppure sono stati portati in un luogo da questi indicato o destinato a tale scopo.

11.2 La responsabilità dell’albergatore per colpa lieve è esclusa. Se la parte contraente è un imprenditore, è esclusa anche la responsabilità per colpa grave. Non vengono in alcun caso risarciti danni consequenziali o indiretti né mancati guadagni.

11.3 Per oggetti di valore, denaro e titoli, l’albergatore risponde solo fino all’importo attualmente pari a € 550. Oltre tale importo solo in caso di espressa assunzione in custodia o in caso di colpa dell’albergatore o dei suoi collaboratori.

11.4 La custodia può essere rifiutata se si tratta di oggetti di valore significativamente superiore a quelli che gli ospiti normalmente affidano in custodia.

11.5 Il danno deve essere segnalato immediatamente dopo averne avuto conoscenza. Le pretese devono essere fatte valere giudizialmente entro tre anni dalla conoscenza o dalla possibile conoscenza, altrimenti il diritto si estingue.

§ 12 Limitazioni di responsabilità

12.1 Se la parte contraente è un consumatore, la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve è esclusa, ad eccezione dei danni alla persona.

12.2 Se la parte contraente è un imprenditore, la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve e grave è esclusa. Danni consequenziali, danni immateriali o indiretti nonché mancati guadagni non vengono risarciti. Il danno risarcibile trova limite nell’ammontare dell’interesse di affidamento.

§ 13 Animali

13.1 Gli animali possono essere portati nella struttura ricettiva solo previo consenso dell’albergatore e, eventualmente, dietro un corrispettivo speciale.

13.2 L’animale deve essere adeguatamente custodito o sorvegliato oppure, a spese della parte contraente, affidato a terzi idonei per la custodia/sorveglianza.

13.3 Deve essere disponibile un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per animali o un’assicurazione di responsabilità civile privata; il relativo comprovante deve essere presentato su richiesta.

13.4 La parte contraente o l’assicuratore rispondono in solido per i danni causati dagli animali.

13.5 Gli animali non possono sostare in saloni, sale comuni, ristoranti e aree benessere.

§ 14 Prolungamento del soggiorno

14.1 Nessun diritto al prolungamento; in caso di comunicazione tempestiva, l’albergatore può acconsentire, senza obbligo.

14.2 Se la partenza è impossibile per circostanze straordinarie imprevedibili, il contratto si proroga automaticamente per la durata dell’impossibilità. Una riduzione è possibile solo se le prestazioni offerte non possono essere utilizzate integralmente.

§ 15 Cessazione del contratto di ospitalità – Risoluzione anticipata

15.1 Un contratto a tempo determinato termina con lo scadere del termine.

15.2 In caso di partenza anticipata, l’albergatore può richiedere l’intero corrispettivo concordato; detrazione di risparmi/locazione alternativa in base al grado di occupazione; l’onere della prova dei risparmi grava sulla parte contraente.

15.3 Con la morte di un ospite il contratto si estingue.

15.4 In caso di durata indeterminata: risoluzione entro le ore 10:00 del terzo giorno precedente la cessazione prevista del contratto.

15.5 Risoluzione immediata per giusta causa (in particolare, uso notevolmente pregiudizievole, comportamento gravemente inappropriato, reato, malattia contagiosa/bisogno di cure, mancato pagamento entro il termine assegnato).

15.6 In caso di forza maggiore l’albergatore può risolvere in qualsiasi momento senza preavviso; sono escluse pretese risarcitorie.

§ 16 Malattia o decesso dell’ospite

16.1 Su richiesta, l’albergatore provvede all’assistenza medica; in caso di pericolo imminente anche senza richiesta specifica.

16.2 Finché l’ospite non è in grado di decidere e non è possibile contattare i familiari, l’albergatore provvede, a spese dell’ospite, al trattamento medico.

16.3 Pretese di risarcimento, in particolare per spese mediche aperte/trasporto/farmaci, disinfezione della camera, biancheria/arredi letto divenuti inutilizzabili, ripristino/pulizia, canone camera inclusi giorni di inutilizzabilità, altri danni.

§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile

17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova l’esercizio ricettivo.

17.2 Il contratto è soggetto al diritto formale e materiale austriaco, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato e della Convenzione ONU sulla vendita internazionale di beni (CISG).

17.3 Foro esclusivo nei rapporti bilaterali tra imprenditori è la sede dell’albergatore; l’albergatore può inoltre agire presso qualsiasi altro tribunale competente.

17.4 Per consumatori con domicilio/residenza abituale in Austria: azioni esclusivamente presso domicilio/residenza abituale/luogo di lavoro.

17.5 Per consumatori nell’UE (eccetto AT), Islanda, Norvegia, Svizzera: tribunale esclusivamente competente presso il domicilio del consumatore.

§ 18 Varie

18.1 Il decorso dei termini inizia con la notifica; termini in giorni senza includere il giorno dell’evento; termini in settimane/mesi in base al giorno/numero indicato; se manca il giorno nel mese, è determinante l’ultimo giorno del mese.

18.2 Le dichiarazioni devono pervenire entro l’ultimo giorno del termine (ore 24:00).

18.3 L’albergatore può compensare; la parte contraente può compensare solo se l’albergatore è insolvente oppure se il credito è stato accertato giudizialmente o riconosciuto.

18.4 In caso di lacune normative si applicano le corrispondenti disposizioni di legge.

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